Ho trovato un riassunto abbastanza chiaro di cui ti riporto gli estratti più interessanti:
http://www.dors.it/reach/cosereach.php? ... 20b68be2c9
Chi produce e chi importa una determinata sostanza in quantità uguale o superiore ad una tonnellata all'anno ha l'obbligo di registrarla presso l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche.
La registrazione prevede la redazione di un fascicolo tecnico.
Il fascicolo tecnico contiene:
a) l'identità dei fabbricanti o degli importatori;
b) l'identità della sostanza;
c) informazioni sulla fabbricazione e sugli usi della sostanza.
Tali informazioni si riferiscono a tutti gli usi identificati del dichiarante. I fabbricanti e gli importatori prendono in considerazione i rischi di ogni uso segnalato dai loro utenti a valle . Tuttavia, il fabbricante non è tenuto a fornire una sostanza per un uso che ritiene di non poter sostenere.
d) la classificazione e l'etichettatura della sostanza;
e) istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso della sostanza;
f) un sommario delle informazioni richieste;
g) i sommari esaurienti delle informazioni richieste;
h) una dichiarazione dalla quale risulti se sono state acquisite informazioni per mezzo di esperimenti compiuti su animali vertebrati;
i) proposte di nuovi esperimenti in funzione delle quantità fabbricate o importate. Le proprietà intrinseche e i pericoli di ciascuna sostanza (proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche), se non sono già conosciuti, possono essere determinati in diversi modi (modelli, studi epidemiologici o esperimenti).
Quando sono necessari esperimenti sugli animali, i dichiaranti devono condividere le informazioni per ridurre gli esperimenti al minimo.
j) un'eventuale dichiarazione di autorizzazione, per la consultazione da parte di altri dichiaranti , dei sommari di esperimenti non realizzati su animali vertebrati. Qualora più fabbricanti e/o importatori intendano fabbricare e/o importare nella Comunità una sostanza, è incoraggiata la trasmissione comune di dati .
Affinché i clienti possano sapere se una sostanza è stata oggetto di una procedura d'autorizzazione e se l'autorizzazione è stata rilasciata, ogni etichetta relativa a una sostanza commercializzata per un uso autorizzato (anche per l'eventuale uso in un preparato o in un articolo) riporta il numero di autorizzazione.
L'utente a valle può così verificare facilmente nel sito dell'agenzia se l'uso che fa della sostanza è conforme alle condizioni dell'autorizzazione. Gli utenti a valle possono destinare una sostanza ad un uso autorizzato, a condizione che si procurino la sostanza presso un'impresa alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione e che rispettino le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione. Essi sono tenuti ad informarne l'agenzia di modo che le autorità possano essere tenute pienamente al corrente di come e dove sono utilizzate le sostanze altamente problematiche.
La Direttiva viene considerata da parte della Comunità Scientifica un passo importante per aumentare la tutela sia dei lavoratori sia dei consumatori.
Alcune associazioni ambientaliste lamentano la carenza di misure adeguate nei confronti dei composti pericolosi soggetti ad autorizzazione. Per questi infatti non vi è l'obbligo di sostituzione ma è sufficiente che si dimostri l'applicazione di misure adeguate per la gestione del rischio.
Anche i numerosi test da effettuare sugli animali sono oggetto di discussione. La Comunità europea "in primis" incoraggia l'uso di test alternativi. E' noto, tuttavia, che per lo studio di effetti avversi a lungo termine non sono disponibili test alternativi altrettanto efficaci.
Infine l'industria chimica ritiene il sistema REACH un farraginoso ostacolo burocratico in grado di diminuire la competitività con altri paesi come Giappone o Usa non soggetti a tali obblighi.