ma l'INCI è obbligatorio vero??
Moderatori: gigetta, Laura, tagliar, Bimba80
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Da Ives Roches sono caduti dalle nuvole quando ho chiesto di vedere l'inci: hanno anche provato a cercare qualcosa ma non hanno trovato nulla (non so se per incompetenza della commessa o perchè non c'era proprio).
“Siate felici e se qualche volta la felicità si scorda di voi, voi non vi scordate della felicità” (R. Benigni)
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Quelli dell' aveda per la loro tinta 99% naturale, si son rifiutati di fornirmi lì INCI definendolo cosa strettamente confidenziale, e che nessuna azienda lo fornisce.
Che noia, che noia quando fanno problemi per una cosa che devono fornire per legge? ma solo a me capitano questi INCI segreti e devo combattere per averli?!
Che noia, che noia quando fanno problemi per una cosa che devono fornire per legge? ma solo a me capitano questi INCI segreti e devo combattere per averli?!
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La legge è:
Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e ss.mm.ii..
La legge ha recepito la direttiva comunitaria 76/768/CEE e ss.mm.ii.
http://www.iss.it/binary/mtox/cont/Legg ... 658438.pdf
Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e ss.mm.ii..
La legge ha recepito la direttiva comunitaria 76/768/CEE e ss.mm.ii.
http://www.iss.it/binary/mtox/cont/Legg ... 658438.pdf
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Purtroppo Blume, come noti dal seguente testo l'obbligo è solo di riportare l'inci sul prodotto, non di fornirlo vie e-mail o di pubblicarlo su internet.
I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita,
possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito
indicato come condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali
denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e
visibile:
h ) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione.
Tale elenco viene preceduto dal termine ‘ingredienti’ o ‘ingredients’. In caso di impossibilità
pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono
riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione
6
abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla confezione.
Tuttavia, non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella
composizione del prodotto finito;
3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori
di composti odoranti e aromatizzanti.
2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il
termine ‘profumo’ o ‘parfum’ e ‘aroma’. Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è
prescritta ai sensi della colonna ‘Altre limitazioni e prescrizioni’ dell'allegato III figurano nell'elenco
indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine
sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento.
4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al
numero colour index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi
compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può
essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le
parole ‘può contenere’ o il simbolo '+/-'.
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall’inventario
europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee
96/335/CE dell’8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 132 del
1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario,
con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.
6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle
lettere d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su una
fascetta o un cartellino fissati al prodotto cosmetico.
7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o della forma del
prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1 su una fascetta o un
cartellino fissati sul prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un
avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della
loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, le diciture di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente a un foglio riportante le
indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
9-bis. Il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato
comunitario può indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di
istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, che
quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione
che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali
sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato
ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.
10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di
espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti
stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale,
provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n.
1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali.
I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita,
possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito
indicato come condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali
denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e
visibile:
h ) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione.
Tale elenco viene preceduto dal termine ‘ingredienti’ o ‘ingredients’. In caso di impossibilità
pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono
riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione
6
abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla confezione.
Tuttavia, non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella
composizione del prodotto finito;
3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori
di composti odoranti e aromatizzanti.
2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il
termine ‘profumo’ o ‘parfum’ e ‘aroma’. Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è
prescritta ai sensi della colonna ‘Altre limitazioni e prescrizioni’ dell'allegato III figurano nell'elenco
indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine
sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento.
4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al
numero colour index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi
compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può
essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le
parole ‘può contenere’ o il simbolo '+/-'.
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall’inventario
europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee
96/335/CE dell’8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 132 del
1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario,
con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.
6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle
lettere d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su una
fascetta o un cartellino fissati al prodotto cosmetico.
7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o della forma del
prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1 su una fascetta o un
cartellino fissati sul prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un
avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della
loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, le diciture di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente a un foglio riportante le
indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
9-bis. Il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato
comunitario può indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di
istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, che
quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione
che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali
sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato
ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.
10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di
espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti
stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale,
provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n.
1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali.
...perchè io VI VEDO
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
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- Iscritto il: 14/02/2008, 11:59
mmm va bè mi procurerò la scatola non vedo dove sia la differenza, tanto anche se è un prodotto prefessionale, il parrucchiere ha la scatola e sopra deve esserci scritto ed io ho il diritto di visionarlo, quindi dirmelo per mail, o mandarmi in cerca della scatola non vedo cosa gli cambi se prima o poi lo avrò. Mi rendi solo nervosa e diffidente verso la tua casa produttrice.
A parte che non mi aspetto sia naturale, mi sembra di aver visto che è un tubo... quindi per logica deve esserci l'attivatore, se il 99% naturale si riferisce solo al tubo poi... ma magari speravo fosse un pò meglio di quello che usavo prima.
A parte che non mi aspetto sia naturale, mi sembra di aver visto che è un tubo... quindi per logica deve esserci l'attivatore, se il 99% naturale si riferisce solo al tubo poi... ma magari speravo fosse un pò meglio di quello che usavo prima.
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- utente avanzato
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- Località: Cesenatico
se c'è un'iconcina con un dicto che scorre ul libricino, vuol dire che l'inci è disponibile in un libro degli ingrdienti disponibile presso il punto vendita.
A questo punto se lo chiedi al sito, saranno obbligati a dartelo.
Ciao
A questo punto se lo chiedi al sito, saranno obbligati a dartelo.
Ciao
Cownik
Viviamo solo per scoprire nuova bellezza. Tutto il resto è una forma d'attesa. (Kahalil Gibran)
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- novellino
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- Iscritto il: 07/03/2010, 13:39
mi è capitato più volte di trovare al supermercato prodotti senza INCI ed è una cosa che odio. Prima di comprare qualsiasi cosmetico almeno un'occhiata fugace all'inci la dò, ed ogni volta che non l'ho trovato ho rinunciato ad acquistare il prodotto (mi è capitato 3 volte fin'ora, una volta c'era un tonico senza INCI ma con una boccetta fantastica, tutta in vetro, l'avrei comprato solo per poterla riutilizzare *.*)
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- utente avanzato
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- Grande Capa
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- Località: Monfalcone
La legge non è stata fatta perchè il consumatore chiedesse lumi sull'angolo di Lola o confrontasse tutti gli ingredienti col biodizionario, serve solo perchè chi sa di essere allergico a qualche sostanza possa evitarla. Ecco perchè non è richiesto che l'inci viaggi lontano dal prodotto e prenda vita propria.
...perchè io VI VEDO
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
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Ah!!! questi legisltori!!! mai pensare alla LOLA!!!!Lola ha scritto:La legge non è stata fatta perchè il consumatore chiedesse lumi sull'angolo di Lola o confrontasse tutti gli ingredienti col biodizionario, serve solo perchè chi sa di essere allergico a qualche sostanza possa evitarla. Ecco perchè non è richiesto che l'inci viaggi lontano dal prodotto e prenda vita propria.
Dovrebbero scriverlo prio nella LEGGE, così che anche i consumatori più ignari sappiano che l'inci va confrontato su siti degni di nota!
:risat:
Cownik
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- utente avanzato
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- Iscritto il: 29/09/2006, 9:57
- Località: Milano
Oggi sono stata da Madina e ho visto dei gloss dove l'inci non era riportato da nessuna parte, nè sul tubetto del gloss, nè sul tester, nè sull'espositore.
Non avevo intenzione di acquistare nulla, quindi non ho chiesto spiegazioni, ma ero curiosa di vedere la composizione e mi sono dovuta tenere la curiosità.
Non avevo intenzione di acquistare nulla, quindi non ho chiesto spiegazioni, ma ero curiosa di vedere la composizione e mi sono dovuta tenere la curiosità.
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- Iscritto il: 31/07/2010, 13:41
ciao ragazze è il primo commento che lascio, a parte la presentazione, spero di non sbagliare... siate clementi . Mia madre ha comprato al supermercato una crema idratante nivea per viso e corpo, è in un barattolo bianco con su scritto nivea body crema idratante viso e corpo, la cosa strana è che l'inci non lo trovo da nessuna parte... sul barattolo non c'è ed è venduta senza scatola... se qualcuna di voi può illuminarmi ve ne sarei molto grata.
pivellina che cerca di imparare!!!
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- novellino
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