Cari amici forumusti mi allaccio alle varie discussione dell’inventario INCI e vi posto
Una primizia fresca fresca come appena tolto da freezer
POSIZIONE DI MAPIC RELATIVA ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2006/257/EC) CHE MODIFICA LA DECISIONE 96/335/CE RELATIVAMENTE ALL’INVENTARIO E ALLA NOMENCLATURA DEGLI
INGREDIENTI UTILIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI
Aggiornata al 18 gennaio 2007
In riferimento alla Decisione della Commissione Europea 2006/57 CE che modifica la Decisione 96/335 CE relativa all’elenco e alla nomenclatura degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, adottata il 6 febbraio 2006 e pubblicata il 5 aprile 2006 sulla GUUE, riteniamo opportuno segnalare le seguenti precisazioni.
Il documento non rappresenta una novità bensì un aggiornamento dell’'allegato della decisione 96/335/CE della Commissione, che istituisce l’inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. In particolare l’elenco odierno comprende ogni riferimento agli allegati fino alla direttiva 2000/11 /CE ed inoltre sono state eliminate le sostanze vietate riportate nelle Direttive 2002/34/CE, 2004/93/CE,
2005/42/CE e 2005/80.
Ricordiamo poi che l’elenco degli ingredienti cosmetici, allegato alla Decisione in oggetto, ha unicamente valore indicativo e non va inteso come lista positiva di sostanze autorizzate nei prodotti cosmetici. Si tratta infatti soltanto di un inventario delle sostanze in uso nei prodotti cosmetici in ambito comunitario e la sua funzione principale è l’identificazione con una nomenclatura comune degli ingredienti indicati sulle etichette dei cosmetici
Sottolineiamo inoltre che, in base a quanto stabilito all’articolo 8 paragrafo 5 della Legge 713, “se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario (devono essere dichiarati) con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario” pertanto non è prevista una corrispondenza esatta ed univoca tra ingrediente cosmetico e nome INCI.
Nell’aggiornamento sono state cambiate e/o aggiornate alcune identificazioni e funzioni e, soprattutto, è stata prevista una diversa denominazione per gli ingredienti di origine vegetale ed animale. Dal momento che esistono delle discordanze tra il nuovo nome INCI Europeo ed il nome CTFA, che già prevedeva una più specifica denominazione di queste tipologie di sostanze, è lasciata facoltà ad ogni singolo operatore di scegliere la dizione ritenuta maggiormente idonea e pertinente da attribuire agli ingredienti stessi, in particolar modo per quanto riguarda i “botanicals” tenendo conto della voce “descrizioni” riportata nell’inventario europeo e nel dizionario CTFA arrivato alla XI° edizione.
Ricordiamo infine che, in base alla Comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2007 ( 2007/C 10/0/7), la versione aggiornata dell’inventario cosmetico entra in vigore il 1 febbraio 2007.
Pertanto a partire da questa data i prodotti immessi in commercio dovranno tenere in considerazione, per quanto riguarda la loro etichettatura, la nuova nomenclatura.
Gaton :D
AGGIORNAMENTO INVENTARIO INCI
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Metto il link anche perchè sarebbero 603 pagine da postare e la grande capa Lola mi sa che non sarebbe tanto del parare, ecco qua il linq dove scaricare il pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetic ... i_2006.pdf
Gaton
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetic ... i_2006.pdf
Gaton
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Anche gli esimi devono sottostare alle regole del forum!
Recupero io, mettendo i messaggi di Adriano e di Gaton al posto giusto, ovvero qui.
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adriano ha scritto:Gaton che sia obbligatorio da febbraio mi giunge nuova la nuova nomenclatura inci per ora non prevede tempi di adeguamento cosi stretti,il MAPIC poi farà quello che vuole.
il sito per tutte le informazioni ufficiali è:
http://pharmacos.eudra.org
adriano
gaton ha scritto:Ciao Adriano
ti posto quella che riporta la gazzetta europea
Comunicazione della Commissione riguardante la data d'applicazione obbligatoria dell'aggiornamento
dell'inventario e della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti
cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/C 10/07)
In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva
76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai prodotti cosmetici (1) (qui di seguito direttiva «cosmetici»), gli ingredienti impiegati nei
prodotti cosmetici devono essere dichiarati sul recipiente e sulla confezione dei prodotti cosmetici, oppure
solo sulla confezione, utilizzando la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, se non
disponibile, una delle denominazioni di cui all'articolo 5bis, paragrafo 2, primo trattino.
A tal fine, in applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione
elabora un inventario e stabilisce una nomenclatura comune e provvede al loro aggiornamento.
In data 8 maggio 1996 la Commissione ha adottato la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la
nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (2). L'inventario e la nomenclatura
dovevano essere utilizzati a partire dal 1o gennaio 1997.
In data 9 febbraio 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/257/CE recante modifica della decisione
96/335/CE, al fine di aggiornare l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei
prodotti cosmetici di cui all'allegato della decisione 96/335/CE.
La decisione 2006/257/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 5 aprile 2006 (3).
I colloqui svolti con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria cosmetica hanno consentito di
determinare come data accettabile dal punto di vista economico e tecnico per avviare l'utilizzo dell'inventario
e della nomenclatura aggiornati il 1o febbraio 2007. A partire da tale data, in applicazione dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva «cosmetici», l'etichettatura dei prodotti cosmetici
commercializzati deve tenere conto dell'inventario e della nomenclatura comune nella versione aggiornata
dalla decisione 2006/257/CE.
Vista l'assenza di rischi per la salute umana, la Commissione ritiene che non sia necessario procedere al ritiro
dei prodotti cosmetici immessi sul mercato prima del 1o febbraio 2007.
16.1.2007 C 10/5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(2) GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1.
Gaton
...perchè io VI VEDO
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
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Eccomiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii quaLaura ha scritto:Gatoooooon, perchè nell'elenco mancano tutti i mirabolanti filtri solari chimici graziosamente e comodamente appellati mexoryl, tinosorb, uvinol?
Sono orba io?
Help me!
Ma come può il Gaton essere insensibile alle grida di aiuto della dolce Maestrina Laura
Se ti può bastare ti posto ti scrivo un paio di filtri solari con la loro nome commerciale, denominazione inci (spero di averle scritte tutte bene) e il N° di pagina dove trovarli
Uvinul MC 80 Ethylhexyl Methoxycinnamate Pag. 215
Uvinul T 150 Ethylhexyl Triazone Pag. 216
Uvinul N 539 T Octocrylene Pag 370
Uvinul M 40 Benzophenone-3 Pag 53
Uvinul MS 40 Benzophenone-4 Pag.53
Uvinul P 25 PEG-25 PABA Pag. 424
Uvinul DS 49 Benzophenone-9 Pag. 54
Uvinul A Plus Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
Pag. 624 (CTFA) no inci
Tinosorb M Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT) Pag 1354 (CTFA) no inci
Tinosorb S Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (BEMT)
Pag 252 (CTFA) no inci
Tinosorb B3 Benzophenone-3 Pag 53
Tinosorb OMC Ethylhexyl Methoxycinnamate Pag. 215
Mexoril MX Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid Pag 2383 (CTFA) no Inci
EUSOLEX 2020 Butyl methoxydibenzoyl-methane Pag 64
Eusolex 6007 Ethylhexyl Dimethyl PABA Pag 214
Eusolex HMS Homosalate Pag. 250
Eusolex 6300 4-Methylbenzylidene Camphor Pag 345
Eusolex 232 Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid Pag 448
Eusolex OS Ethylhexyl salicylate Pag 216
Gaton
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Grazie Gaton :D .Gaton ha scritto:Ma come può il Gaton essere insensibile .....
Oggi voglio fare quella che casca dal pero.
Ma il senso di aggiornare la nomenclatura INCI lasciando fuori i filtri chimici (solo CTFA) con i quali ci sfrangono i controcosi da mane a sera, qual'è?
Tinosorb M Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT) Pag 1354 (CTFA) no inci
Perchè?
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetic ... i_2006.pdf
Non c'è, perchè?
Se è un elenco aggiornato perchè non ci sono alcuni ingredienti ormai diffusissimi, a momenti quasi obbligatori?
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- esimio cosmetologo
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Se leggi il post precedente dove ho messo quello che a scritto il mapic riporta testuali parole
“Dal momento che esistono delle discordanze tra il nuovo nome INCI Europeo ed il nome CTFA, che già prevedeva una più specifica denominazione di queste tipologie di sostanze, è lasciata facoltà ad ogni singolo operatore di scegliere la dizione ritenuta maggiormente idonea e pertinente da attribuire agli ingredienti stessi.”
Nel caso del Tinosorb M il suo nome inci non è ancora stato recepito, mentre il CTFA si.
Ma una cosa + strana è che il prodotto non compare sull’inventario inci aggiornato ma lo si trova nell’allegato V sezione seconda (Elenco dei filtri UV di cui è autorizzato l’uso nei prodotti cosmetici)
n° ordinale 23.
La domanda logica è, ma se tale prodotto compare nel V allegato perchè non è riportato il suo inci name?????
Il perchè proprio non saprei, occorrerebbe chiederlo a quelli di colipa
Gaton
“Dal momento che esistono delle discordanze tra il nuovo nome INCI Europeo ed il nome CTFA, che già prevedeva una più specifica denominazione di queste tipologie di sostanze, è lasciata facoltà ad ogni singolo operatore di scegliere la dizione ritenuta maggiormente idonea e pertinente da attribuire agli ingredienti stessi.”
Nel caso del Tinosorb M il suo nome inci non è ancora stato recepito, mentre il CTFA si.
Ma una cosa + strana è che il prodotto non compare sull’inventario inci aggiornato ma lo si trova nell’allegato V sezione seconda (Elenco dei filtri UV di cui è autorizzato l’uso nei prodotti cosmetici)
n° ordinale 23.
La domanda logica è, ma se tale prodotto compare nel V allegato perchè non è riportato il suo inci name?????
Il perchè proprio non saprei, occorrerebbe chiederlo a quelli di colipa
Gaton
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- novellino
- Messaggi: 10
- Iscritto il: 10/11/2008, 21:55
Mi collego a questo post perché ho trovato la versione in italiano della legge di cui si parla, se non ho capito male. L'url è
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 257:IT:NOT
Ho pure trovato un altro database di nomenclature, ma su questo ho qualche dubbio perché è sponsorizzato (nell'url si vede che è della wella). In ogni caso è
http://www.wella.it/prodotti/glossario/glossario1.htm#y
Io credo siano molto utili, insieme al biodizionario (che metto anche se forse è superfluo)
http://www.biodizionario.it/
per chi inizia adesso il cammino mistico della scoperta degli INCI, e forse il topic potrebbe essere messo in evidenza dalle moderatrici. A meno che non lo sia già e io non sono riuscita a trovarlo!!! In questo caso chiedo venia preventiva... :firu:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 257:IT:NOT
Ho pure trovato un altro database di nomenclature, ma su questo ho qualche dubbio perché è sponsorizzato (nell'url si vede che è della wella). In ogni caso è
http://www.wella.it/prodotti/glossario/glossario1.htm#y
Io credo siano molto utili, insieme al biodizionario (che metto anche se forse è superfluo)
http://www.biodizionario.it/
per chi inizia adesso il cammino mistico della scoperta degli INCI, e forse il topic potrebbe essere messo in evidenza dalle moderatrici. A meno che non lo sia già e io non sono riuscita a trovarlo!!! In questo caso chiedo venia preventiva... :firu: