Cos'è l'INCI?
Moderatori: gigetta, Laura, tagliar, MissBarbara
Regole del forum
in questa sezione NON SI POSTANO INCI
in questa sezione NON SI POSTANO INCI
-
- Grande Capa
- Messaggi: 48334
- Iscritto il: 28/09/2006, 10:47
- Località: Monfalcone
Cos'è l'INCI?
INCI è l'acronimo che sta per International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, ed è nato perchè il consumatore possa, in qualsiasi parte del mondo, acquistare un prodotto leggendone le caratteristiche sempre nella stessa lingua.
La maggior parte dei termini sono in inglese (quelli derivanti da sostanze di sintesi o da trasformazione di sostanze naturali) e le sostanze vegetali sono in latino.
Gli ingredienti sono scritti in ordine decrescente di quantità, fino all'uno per cento, soglia sotto la quale possono essere indicati in ordine sparso.
La maggior parte dei termini sono in inglese (quelli derivanti da sostanze di sintesi o da trasformazione di sostanze naturali) e le sostanze vegetali sono in latino.
Gli ingredienti sono scritti in ordine decrescente di quantità, fino all'uno per cento, soglia sotto la quale possono essere indicati in ordine sparso.
Ultima modifica di Lola il 08/11/2010, 17:07, modificato 1 volta in totale.
...perchè io VI VEDO
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
-
- Grande Capa
- Messaggi: 48334
- Iscritto il: 28/09/2006, 10:47
- Località: Monfalcone
Estratto dalla direttiva CEE 76/768 (ultimo aggiornamento)
Notare che l'obbligo di dichiarare gli ingredienti dei cosmetici è solo sulla confezione, non viene fatta menzione di un eventuale obbligo di pubblicazione ingredienti per vendite on line.
Articolo 5 bis
1. Entro il 14 dicembre 1994 la Commissione elabora, conformemente
alla procedura prevista all'articolo 10, un inventario degli ingredienti
utilizzati nei prodotti cosmetici segnatamente sulla base delle
informazioni fornite dall'industria in questione.
Ai sensi del presente articolo, per «ingrediente cosmetico» si intende
ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale,
eccetto i composti odoranti e aromatici, che rientri nella composizione
dei prodotti cosmetici.
L'inventario è suddiviso in due parti, concernenti rispettivamente le
materie prime odoranti e aromtiche e le altre sostanze.
2. L'inventario contiene informazioni concernenti:
— l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica, la
denominazione CTFA, la denominazione della Farmacopea europea,
la denominazione comune internazionale dell'OMS, i numeri EINECS,
IUPAC, CAS e Color Index, la denominazione comune di
cui all'articolo 7, paragrafo 2;
— la funzione usuale o le funzioni usuali dell'ingrediente nel prodotto
finito;
— se del caso, le restrizioni e le modalità di impiego e le avvertenze
che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta, conformemente
agli allegati.
3. La Commissione pubblica l'inventario e lo aggiorna periodicamente,
conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. L'inventario
è indicativo e non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego
è autorizzato nei prodotti cosmetici.
Articolo 6
1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti
cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente
e l'imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili,
facilmente leggibili e visibili; tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera
g) possono figurare unicamente sull'imballaggio:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante
o del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno
della Comunità. Tali indicazioni possono essere abbreviate,
purché l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare
l'impresa in questione. Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità,
gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese di origine;
b) il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso
o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto
inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per
quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente
commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione
del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può
non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il
numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il
numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il
prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
c) la data di durata minima è indicata con la dicitura «da usare preferibilmente
entro …» seguita
— dalla data stessa, oppure
— dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.
La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del
mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario,
tale indicazione è completata precisando anche le condizioni
da rispettare per garantire la durata indicata.
L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i
prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta
mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di
tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza
effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite
il simbolo raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal periodo
(mese, anno);
d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate
nella colonna «Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente
sull'etichetta» degli allegati III, IV, VI e VII, le quali
debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali
indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per
i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati
ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di
istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono
riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato
mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato
nell'allegato VIII, che devono comparire sul recipiente e
sull'imballaggio;
e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta
di identificarla. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste
dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente
sulla confezione.
f) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione del
prodotto;
g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento
dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine «ingredienti
». In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta,
una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli
ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante
un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato
VIII, che devono comparire sulla confezione.
Tuttavia, non sono considerate ingredienti:
— le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,
— le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma
che non compaiono nella composizione del prodotto finito,
— le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come
solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.
I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono
indicati con il termine «profumo» o «aroma». Tuttavia, la presenza
di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna
«Altre limitazioni e prescrizioni» dell'allegato III figurano nell'elenco
indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 % possono essere
menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore
all'1 %.
I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri
ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione
di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco
immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato
l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di
aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-».
Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione
comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di
questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo
2, primo trattino.
La Commissione, conformemente alla procedura cui all'articolo 10,
paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla
direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante
modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (1),
riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco
previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, in base ai quali
un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale,
chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.
Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far
figurare le indicazioni di cui alle lettere d) e g) su un foglio di istruzioni
allegato, dette indicazioni devono figurare su un'etichetta, una fascetta o
un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.
Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri
prodotti piccoli, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile
far figurare le indicazioni di cui alla lettera g) su un'etichetta, una
fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette
indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del
contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
2. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati
dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della
loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo
cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in
sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei
cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini
o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti
stessi caratteristiche che non possiedono.
Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico
sul mercato comunitario può attirare l'attenzione delle Comunità
europee, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio
di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce
a tale prodotto, sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare
ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante
e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni
animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun
suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a
sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.
Sono elaborate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
linee guida, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo
2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al
comitato.
Articolo 7
1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze
contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o
limitare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle
disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.
2. Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, lettere b), c) d) e f) vengano redatte almeno nella
loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono
prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera
g) vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori.
A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura
comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall'articolo
10.
3. Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un
trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro può esigere
che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei
prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell'autorità competente,
la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a
scopo di trattamento medico.
Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli
estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Notare che l'obbligo di dichiarare gli ingredienti dei cosmetici è solo sulla confezione, non viene fatta menzione di un eventuale obbligo di pubblicazione ingredienti per vendite on line.
Articolo 5 bis
1. Entro il 14 dicembre 1994 la Commissione elabora, conformemente
alla procedura prevista all'articolo 10, un inventario degli ingredienti
utilizzati nei prodotti cosmetici segnatamente sulla base delle
informazioni fornite dall'industria in questione.
Ai sensi del presente articolo, per «ingrediente cosmetico» si intende
ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale,
eccetto i composti odoranti e aromatici, che rientri nella composizione
dei prodotti cosmetici.
L'inventario è suddiviso in due parti, concernenti rispettivamente le
materie prime odoranti e aromtiche e le altre sostanze.
2. L'inventario contiene informazioni concernenti:
— l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica, la
denominazione CTFA, la denominazione della Farmacopea europea,
la denominazione comune internazionale dell'OMS, i numeri EINECS,
IUPAC, CAS e Color Index, la denominazione comune di
cui all'articolo 7, paragrafo 2;
— la funzione usuale o le funzioni usuali dell'ingrediente nel prodotto
finito;
— se del caso, le restrizioni e le modalità di impiego e le avvertenze
che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta, conformemente
agli allegati.
3. La Commissione pubblica l'inventario e lo aggiorna periodicamente,
conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. L'inventario
è indicativo e non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego
è autorizzato nei prodotti cosmetici.
Articolo 6
1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti
cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente
e l'imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili,
facilmente leggibili e visibili; tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera
g) possono figurare unicamente sull'imballaggio:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante
o del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno
della Comunità. Tali indicazioni possono essere abbreviate,
purché l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare
l'impresa in questione. Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità,
gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese di origine;
b) il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso
o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto
inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per
quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente
commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione
del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può
non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il
numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il
numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il
prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
c) la data di durata minima è indicata con la dicitura «da usare preferibilmente
entro …» seguita
— dalla data stessa, oppure
— dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.
La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del
mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario,
tale indicazione è completata precisando anche le condizioni
da rispettare per garantire la durata indicata.
L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i
prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta
mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di
tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza
effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite
il simbolo raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal periodo
(mese, anno);
d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate
nella colonna «Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente
sull'etichetta» degli allegati III, IV, VI e VII, le quali
debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali
indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per
i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati
ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di
istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono
riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato
mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato
nell'allegato VIII, che devono comparire sul recipiente e
sull'imballaggio;
e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta
di identificarla. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste
dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente
sulla confezione.
f) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione del
prodotto;
g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento
dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine «ingredienti
». In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta,
una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli
ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante
un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato
VIII, che devono comparire sulla confezione.
Tuttavia, non sono considerate ingredienti:
— le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,
— le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma
che non compaiono nella composizione del prodotto finito,
— le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come
solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.
I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono
indicati con il termine «profumo» o «aroma». Tuttavia, la presenza
di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna
«Altre limitazioni e prescrizioni» dell'allegato III figurano nell'elenco
indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 % possono essere
menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore
all'1 %.
I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri
ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione
di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco
immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato
l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di
aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-».
Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione
comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di
questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo
2, primo trattino.
La Commissione, conformemente alla procedura cui all'articolo 10,
paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla
direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante
modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (1),
riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco
previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, in base ai quali
un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale,
chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.
Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far
figurare le indicazioni di cui alle lettere d) e g) su un foglio di istruzioni
allegato, dette indicazioni devono figurare su un'etichetta, una fascetta o
un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.
Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri
prodotti piccoli, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile
far figurare le indicazioni di cui alla lettera g) su un'etichetta, una
fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette
indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del
contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
2. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati
dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della
loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo
cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in
sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei
cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini
o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti
stessi caratteristiche che non possiedono.
Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico
sul mercato comunitario può attirare l'attenzione delle Comunità
europee, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio
di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce
a tale prodotto, sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare
ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante
e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni
animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun
suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a
sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.
Sono elaborate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
linee guida, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo
2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al
comitato.
Articolo 7
1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze
contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o
limitare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle
disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.
2. Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, lettere b), c) d) e f) vengano redatte almeno nella
loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono
prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera
g) vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori.
A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura
comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall'articolo
10.
3. Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un
trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro può esigere
che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei
prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell'autorità competente,
la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a
scopo di trattamento medico.
Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli
estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
...perchè io VI VEDO
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
-
- utente avanzato
- Messaggi: 61
- Iscritto il: 25/05/2009, 19:59
In tutto questo qual è il meccanismo che assicura che ci sia corripondenza tra l'INCI indicato e il contenuto effettivo del prodotto?
Sono mesi ormai che tento di farmi un MINIMO di cultura base sull'inci, ma questo passaggio mi è un po' oscuro, sicuramente avrò peccato di disattenzione, il mea culpa lo faccio anticipatamente.
E a proposito di questo, se vedo un decorativo buttato in una bancarella di un mercatino x, di marca-non marca sconosciutissima, venduto da una simpatica signora cinese a 2 euro, con un inci appiccicato grossolanamente alla scatola, CHE PERO' sembra scritto rispettando la normativa e addirittura da un punto di vista ecobio sembra migliore di uno Chanel (la butto là)... dovrei diffidare temendo ancora meno controlli su prodotti del genere, o è un atteggiamento infondato?
(Ps: i cinesi mi stanno simpatici veramente, non vorrei sembrasse ironico, adoro la loro terra!)
Se sono domande idiote ditelo pure tranquillamente, sto imparando e non temo bastonate.
Sono mesi ormai che tento di farmi un MINIMO di cultura base sull'inci, ma questo passaggio mi è un po' oscuro, sicuramente avrò peccato di disattenzione, il mea culpa lo faccio anticipatamente.
E a proposito di questo, se vedo un decorativo buttato in una bancarella di un mercatino x, di marca-non marca sconosciutissima, venduto da una simpatica signora cinese a 2 euro, con un inci appiccicato grossolanamente alla scatola, CHE PERO' sembra scritto rispettando la normativa e addirittura da un punto di vista ecobio sembra migliore di uno Chanel (la butto là)... dovrei diffidare temendo ancora meno controlli su prodotti del genere, o è un atteggiamento infondato?
(Ps: i cinesi mi stanno simpatici veramente, non vorrei sembrasse ironico, adoro la loro terra!)
Se sono domande idiote ditelo pure tranquillamente, sto imparando e non temo bastonate.
-
- moderatrice globale
- Messaggi: 11982
- Iscritto il: 07/10/2006, 16:39
Ogni prodotto cosmetico immesso in commercio ha in dotazione un dossier di sicurezza del quale l'azienda produttrice o importatrice è pienamente responsabile, e che è obbligata ad esibire ad ogni controllo istituzionale richiesto.ottantaquattro ha scritto:In tutto questo qual è il meccanismo che assicura che ci sia corripondenza tra l'INCI indicato e il contenuto effettivo del prodotto?.
-
- utente avanzato
- Messaggi: 261
- Iscritto il: 26/01/2008, 1:30
Ho letto (su Focus) che esistono creme "dimagranti" (non meglio specificate) che contengono ormoni tiroidei senza che questi siano segnalati nell'INCI. Ciò causerebbe alcune disfunzioni tipiche dell'ipertiroidismo (instabilità nervosa, insonnia, ecc...).
Secondo voi è possibile un'omissione del genere nell'INCI?
O il giornalista ha voluto fare notizia?
Secondo voi è possibile un'omissione del genere nell'INCI?
O il giornalista ha voluto fare notizia?
-
- Grande Capa
- Messaggi: 48334
- Iscritto il: 28/09/2006, 10:47
- Località: Monfalcone
Il giornalista come è giusto dovrebbe tornare a zappare la terra. Certo che esistono, si chiama somatoline ed è un farmaco da banco.
Guarda nessuno si metterebbe a mettere ormoni tiroidei in un anticellulite senza dichiararlo in inci, se non lo sanno i NAS mi domando come possa esserne sicuro il giornalista, è un'affermazione grave e fatta gratuitamente per gettare il panico. Hai mai visto anticellulite che funzionano? Ecco questa è già la risposta.
Guarda nessuno si metterebbe a mettere ormoni tiroidei in un anticellulite senza dichiararlo in inci, se non lo sanno i NAS mi domando come possa esserne sicuro il giornalista, è un'affermazione grave e fatta gratuitamente per gettare il panico. Hai mai visto anticellulite che funzionano? Ecco questa è già la risposta.
...perchè io VI VEDO
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
-
- utente avanzato
- Messaggi: 61
- Iscritto il: 25/05/2009, 19:59
-
- utente avanzato
- Messaggi: 705
- Iscritto il: 05/04/2008, 9:31
- Località: Roma
Somatoline contiene Levo tiroxina che è un ormone della tiroide, e che preso senza alcuna motivazione medica potrebbe devastare anche irrimediabilmente la tiroide, quello che forse intendeva dire il giornalista, è che omettono di dire ciò. L'imbecille di turno per fare notizia non si è andato neppure a documentare e non ha sfruttato (volutamente o meno ) lo spazio mediatico a lui concesso a riguardo. Ci sarebbe voluta una persona intelligente che denunciava l'omissione totale dell'informazione sugli effetti collaterali di codesta crema, che oltretutto da benefici effimeri, visibili in poco, ma sempre effimeri!
La somatoline invece viene venduta come fosse acqua fresca, ma non lo è, e in alcuni casi può causare danni irreparabili alla tiroide.
La somatoline invece viene venduta come fosse acqua fresca, ma non lo è, e in alcuni casi può causare danni irreparabili alla tiroide.
C'è chi aspetta la pioggia per non piangere solo. F.d.A.
ma qualcuno ha qualche esempio di % dei vari ingredienti di un inci? che senso ha per i produttori mettere gli ingredienti in ordine sparso dopo l'1%? e soprattutto lo fanno o alla fine tutti seguono l'ordine in base alla quantità?
io mi sto rendendo conto, da quando ho saputo della bassissima % con cui si utilizza la xanthan gum, che molti prodotti che ho in casa ce l'hanno quasi all'inizio e quindi... sembra che dei principi attivi ce ne sia solo traccia. ma cambiare prodotti per poi scoprire che in altre creme la xanthan è semplicemente alla fine per scelta del produttore e non perchè sta li in verità ha senso?
io mi sto rendendo conto, da quando ho saputo della bassissima % con cui si utilizza la xanthan gum, che molti prodotti che ho in casa ce l'hanno quasi all'inizio e quindi... sembra che dei principi attivi ce ne sia solo traccia. ma cambiare prodotti per poi scoprire che in altre creme la xanthan è semplicemente alla fine per scelta del produttore e non perchè sta li in verità ha senso?
-
- Grande Capa
- Messaggi: 48334
- Iscritto il: 28/09/2006, 10:47
- Località: Monfalcone
Andrea leggi questo topic http://lola.mondoweb.net/viewtopic.php?f=22&t=6370
La soglia dell'1% è stata messa per tutelare il segreto di fabbrica, è una scappatoia per i produttori. Ma siccome noi le precentuali d'uso le sappiamo non ci fregano così facilmente
La soglia dell'1% è stata messa per tutelare il segreto di fabbrica, è una scappatoia per i produttori. Ma siccome noi le precentuali d'uso le sappiamo non ci fregano così facilmente
...perchè io VI VEDO
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
"Dovrei mettere all'ingresso del forum avete presente quei metal detector tipo negli aeroporti? Quando suona, faccio lasciare giù la scatoletta di bicarbonato e faccio passare solo senza."
grazie, non avevo mai letto quel topic e sono rimasto abbastanza deluso... praticamente le creme che noi ci spalmiamo sono fatte dai primi 3/4 ingredienti (quasi sempre oli, siliconi, emulsionanti), il resto è in tracce. quello che mi chiedo è se quelle tracce servano a qualcosa oppure no? e perchè anche case cosmetiche che dicono di puntare alla qualità e all'efficacia mettano sempre i principi attivi in quantità minima...
-
- utente avanzato
- Messaggi: 335
- Iscritto il: 08/10/2006, 19:47
Domanda amletica che mi sono posta stamattina durante un acquisto (compulsivo) x le biofasi, questo è un vero inci?!
Saponified Pure Olive Oil
Organic Aloe Barbadensis
Aqua
Lavendula Angustifolia
Sodium Cloride
Citric Acid (a natura pH balancer)
Fragrance
...
[allergeni del profumo]
Questo è tutto quello che c'è scritto sulla scatolina. Alcuni sono inci-name altri invece sono nomi "generici" per esempio l'olio d'oliva è scritto in inglese e non in latino, e poi c'è la "spiegazione" della funzione dell'acido citrico.
Mi sono persa qualcosa? Ci sono stati degli aggiornamenti nel regolamento della nomenclatura inci?
PS: non sto chiedendo un parere sul prodotto ma sul modo in cui è scritto l'inci.
Saponified Pure Olive Oil
Organic Aloe Barbadensis
Aqua
Lavendula Angustifolia
Sodium Cloride
Citric Acid (a natura pH balancer)
Fragrance
...
[allergeni del profumo]
Questo è tutto quello che c'è scritto sulla scatolina. Alcuni sono inci-name altri invece sono nomi "generici" per esempio l'olio d'oliva è scritto in inglese e non in latino, e poi c'è la "spiegazione" della funzione dell'acido citrico.
Mi sono persa qualcosa? Ci sono stati degli aggiornamenti nel regolamento della nomenclatura inci?
PS: non sto chiedendo un parere sul prodotto ma sul modo in cui è scritto l'inci.
-
- novellino
- Messaggi: 18
- Iscritto il: 28/06/2009, 18:51
vorrei sapere se dall'ultimo aggiornamento sono avvenuti cambiamenti nella normativa che riguarda gli INCI... sono stata ad un incontro JUST e la signora, quando le ho contestato in una crema che lei diceva rendere le mani morbidissime l'alcool al secondo posto, mi ha detto che la normativa è cambiata e che gli ingredienti solo elencati in ordine sparso... siccome la dovrei riincontrare a breve, vorrei la conferma o meno che mi ha raccontato una fesseria...
-
- moderatrice globale
- Messaggi: 11982
- Iscritto il: 07/10/2006, 16:39
Non è vero, la normativa non è cambiata, gli ingredienti sono sempre in ordine decrescente, e saranno elencati in tale ordine anche con il nuovo Regolamento Cosmetici che entrerà in vigore dal 2013.vigiemme ha scritto:vorrei sapere se dall'ultimo aggiornamento sono avvenuti cambiamenti nella normativa che riguarda gli INCI... ... mi ha detto che la normativa è cambiata e che gli ingredienti solo elencati in ordine sparso... ...
Ti ha raccontato una fesseria.
-
- novellino
- Messaggi: 18
- Iscritto il: 28/06/2009, 18:51
-
- utente
- Messaggi: 39
- Iscritto il: 28/04/2010, 17:28
-
- utente avanzato
- Messaggi: 162
- Iscritto il: 07/04/2010, 13:59
- Località: Prato
Per delle informazioni di base prova a leggere questo
poi, ma non ricordo dove, c'è un topic su cosa fa male all'ambiente e cosa fa male alla pelle.
poi, ma non ricordo dove, c'è un topic su cosa fa male all'ambiente e cosa fa male alla pelle.
Ultima modifica di Andromaca il 08/02/2011, 10:01, modificato 1 volta in totale.
-
- utente avanzato
- Messaggi: 162
- Iscritto il: 07/04/2010, 13:59
- Località: Prato
ho trovato anche l'altro topic eccolo
sono state le prime cose che ho letto anche io ... comunque se vai a vedere in dritte cosmetiche ci sono un sacco di cose interessanti.
sono state le prime cose che ho letto anche io ... comunque se vai a vedere in dritte cosmetiche ci sono un sacco di cose interessanti.
Ultima modifica di Andromaca il 08/02/2011, 10:03, modificato 1 volta in totale.
-
- utente avanzato
- Messaggi: 60
- Iscritto il: 26/11/2008, 17:21
INCI DEGLI ESTRATTI VEGETALI
Mi aspetto botte perchè non ho mai tirato in ballo un argomento... Mi chiedevo, qualcuno può darmi delucidazioni su come devono essere indicati in etichetta gli estratti vegetali? Per esempio, se io metto nella crema un 3% di estratto idroalcolico di Achillea a 20°, in etichetta indico "alcohol" (calcolato per i 20°) e poi "Achillea millefolium extract" (nella posizione del 3%) o metto solo "Achillea millefolium" e non metto "extract"? Per farla breve, non ho mai capito quando si debba indicare quel famoso "....extract" riportato nell'inventario cosmetico e quando solo la pianta in latino e basta... Può essere che la dicitura extract sia riferita solo all'uso di un estratto secco? Grazie in anticipo, anche per le botte... :firu:
-
- moderatrice globale
- Messaggi: 11982
- Iscritto il: 07/10/2006, 16:39
Re: INCI DEGLI ESTRATTI VEGETALI
No, si riferisce a qualsiasi tipo di estratto dal vegetale, olii a parte.mibo ha scritto:... Può essere che la dicitura extract sia riferita solo all'uso di un estratto secco?
L'alcool dell'estratto non va messo in inci.