La presente per comunicarVi che è stata pubblicata sulla GUCE L93/13 del 04/04/2008, la Direttiva 2008/42/CE del 03/04/2008, che modifica la Direttiva Cosmetici 76/768/CEE per quanto riguarda i suoi Allegati II e III.
Tali modifiche sono abbastanza importanti, in quanto vengono introdotte significative limitazioni su alcune sostanze normalmente utilizzate nella realizzazione dei profumi.
Le sostanze di interesse profumieristico interessate sono le seguenti:
·Idrossicitronellale 1% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Isoeugenolo 0,02% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Methyl Heptine carbonate 0,01% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Phantolide 2% nei soli prodotti da non risciacquo;
·Bourgeonal 0,6% in tutti i prodotti senza distinzione;
·Olio ess. di cumino 0,4% nei prodotti non da risciacquo;
·Damascenone 0,02% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Delta damascone 0,02% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·T-Alfa Damascone 0,02% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Isodamascone 0,02% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Trans 2 Hexenal 0,002% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Aldeide perilla 0,1% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Scentenal 0,5% per tutti i cosmetici;
·Metil octine carbonate 0,002% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Ac. 1-octen 3-yle 0,3% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·3-Propylidenephtalide 0,01% per tutti i cosmetici fatto salvo per i prodotti per uso orale;
·Isocyclogeraniolo (cod. 1681) 0,5% per tutti i cosmetici senza distinzione;
·Tonalid 0,1% per prodotti senza risciacquo tranne: prodotti idroalcoolici 1%, Parfum 2,5%, creme profumanti 0,5%; prodotti da risciacquare 0,2%;
·Styrax olio, balsamo ed estratto naturale 0,6% per tutti i prodotti.
Tempistiche: la Direttiva entra in vigore il 20 aprile 2008; gli stati membri hanno tempo fio al 4 ottobre 2008 per adeguarsi. La dead line è fissata per il 4 ottobre 2009.
Nuova direttiva Cee sui profumi e allergeni
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